CAPO V: TUTELA DI MINERALI E FOSSILI
Art. 23 e 24
- Nel territorio della provincia di Bolzano la raccolta e l’estrazione di minerali sono soggette ad autorizzazione. Nel territorio della provincia di Bolzano sono vietate la raccolta e l’estrazione di fossili.
- Quando non siano vietate dal proprietario del fondo, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio autorizza la raccolta e l’estrazione di minerali esclusivamente:
a) ad iscritti ad un’associazione mineralogical associata alla federazione provinciale;
b) ad iscritti ad un’associazione mineralogical con sede al di fuori del territorio provinciale, su richiesta della federazione provinciale e per un periodo limitato;
c) a persone in grado di dimostrare di possedere una particolare esperienza e conoscenza specialistica in materia. - L’autorizzazione è personale, ha validità limitata e viene rilasciata a persone che abbiano compiuto 14 anni di età.
- L’autorizzazione alla raccolta e all’estrazione di minerali non può essere rilasciata per le aree protette, quali monumenti naturali, biotopi, aree comprese nei piani paesaggistici sovracomunali, parchi naturali e territori soggetti a divieto di raccolta.
Art. 25: Raccolta ed estrazione
- Nell’estrazione di minerali e fossili è consentito l’impiego della comune ed altri mezzi manuali.
- Una volta terminata l’estrazione e prima di abbandonare il sito, esso deve essere ricomposto, riassestando il manto vegetale e lasciando l’area in condizioni conformi alle particolari caratteristiche della zona.
Art. 29: Vigilanza e controllo
- Il personale della Ripartizione provincial Natura e paesaggio nonché dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale e la polizia locale curano l’osservanza della presente legge.
Art. 30: Confisca
- In caso di violazione delle norme sulla tutela degli animali selvatici, dei fossili e minerali si procede alla confisca di tutti gli animali e relative forme di sviluppo e di tutti i fossili e minerali.
- Chiunque si rifiuti, a seguito di formale intimazione, di consegnare quanto riportato al comma 1, soggiace ad una sanzione amministrativa pari al doppio dell’importo previsto all’articolo 31 per le rispettive trasgressioni.